La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, la n.3064/2007 e la n.3453/2007, è intervenuta sul tema della regolarità della notifica, nel primo caso di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nel secondo di una sanzione amministrativa ed ha ribadito alcuni principi importanti in tema di notifica postale, evidenziando come, una eventuale superficialità del postino nella effettuazione della notifica dell’atto, possa essere causa di nullità o inesistenza della notifica stessa.
Nel primo caso, oggetto della sentenza n.3064/2007, era in discussione la regolarità della notifica di un decreto ingiuntivo al Condominio, presso l’indirizzo dell’edificio comunale.
La Cassazione ha affermato che la notifica all’indirizzo dell’edificio condominiale è nulla, se non vi è un luogo espressamente destinato alla gestione condominiale, come, ad esempio, la portineria, dichiarando altresì la inesistenza della notifica, qualora l’ufficiale postale, non abbia eseguito gli adempimenti e le ricerche di cui all’art.8 della Legge 890/82 e ne abbia fatto menzione.
In particolare, nel caso specifico, il postino aveva annotato l’assenza temporanea del destinatario, ma nulla aveva riportato in merito alla contemporanea assenza di altre persone abilitate a ricevere la consegna.
Quanto al secondo caso, era discussa la regolarità della notifica di una sanzione amministrativa, per violazione al codice della strada, all’indirizzo di residenza del contravventore, risultante dai registri del PRA, in conseguenza del fatto che il postino aveva annotato il trasferimento di residenza, senza null’altro aggiungere o fare.
La Corte, nel precisare che la mancata annotazione del trasferimento di residenza al registro PRA, non ha nulla a che fare con la validità della notifica, ribadisce la necessità dell’esecuzione di tutte le formalità di notifica previste dalla legge per l’ipostesi di irreperibilità., in particolare ritenendo non valida la notifica, se l’agente postale non ha eseguito le formalità di cui all’art.140 c.p.c..
Al di là dello strano richiamo all’art. 140 c.p.c., per il caso di notifica a mezzo posta, viene richiesto al postino, l’adempimento di attività che, forse non rientrano nemmeno nel suo bagaglio culturale, con ovvie ripercussioni sull’attività dell’avvocato, nel caso in cui il postino non sia diligente nell’adempimento di tali incombenze.