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Corte di Cassazione n.5987/2007: Danno morale, no alla liquidazione in automatico, nella misura pari alla metà del danno biologico. (Avv. Pierpaolo Rossetti)

Tema di grande interesse, quale quello della liquidazione del danno morale, è oggetto della sentenza n.5987/2007, della Sezione Terza della Corte di Cassazione.

Il fatto in esame era quello di un sinistro stradale ed uno dei motivi di ricorso, da cui scaturisce l’importante pronuncia della Corte, è quello relativo alla ridotta liquidazione del danno morale, a seguito dell’automatica applicazione del criterio di calcolo rapportato alla metà del danno biologico, così come indicato nel sistema tabellare.

La Suprema Corte, in funzione di nomofilachia, ha ribadito il principio informatore secondo cui, il danno morale ha una sua propria autonomia, inerendo alla integrità morale della persona umana ed al valore universale della dignità, che comprende l’integrità morale.

Nella riflessione sistematica proposta, la Corte afferma che, nello spazio di giustizia e di libertà posto dall’Unione Europea e dalla sua legge fondamentale, il valore universale della dignità umana, include l’integrità morale a pieno titolo, alla pari della integrità fisica e psichica e del diritto alla vita.

Pertanto, affinché il sistema di tutela dell’ordinamento italiano, garantisca una tutela ampia e satisfattiva, non può considerarsi il valore della salute come doppio della integrità morale.

In altri termini la Corte, pur ritenendo valido il riferimento al criterio tabellare per la determinazione del danno morale, ritiene arbitraria, illogica e giuridicamente illegittima la automatica valutazione del danno morale, nella misura della metà del danno biologico grave.

Nell’esprimere tale principio, la Corte di Cassazione richiama una precedente sentenza della stessa sezione terza, la 15760/2006 che, sulla stessa linea, aveva già a suo tempo affermato che, nella valutazione del danno morale possono essere utilizzati i parametri tabellari, rispettando però il principio della personalizzazione ed il criterio equitativo della approssimazione al preciso ammontare.

La sentenza del 2006, inoltre, riconosce alle tabelle milanesi, il valore di tabelle statisticamente maggiormente testate, in attesa della approvazione delle tabelle nazionali, anche per le lesioni gravi.


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